Attività didattiche per gli alunni fragili
Il Ministro dell’Istruzione ha firmato l’Ordinanza prot. 134 del 9 ottobre 2020, avente per oggetto “Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22” con la quale, garantendo la tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, cosiddetti “fragili”, fornisce indicazioni, per il presente anno scolastico, sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche, tenendo conto della specifica condizione di salute dei soggetti interessati, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche.
Indicazioni modalità rientro a scuola in seguito ad assenza per malattia
Il 6 ottobre 2020 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con la Nota n. 17843 ha trasmesso la Nota n. 17760 sottoscritta congiuntamente con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto avente oggetto "Indicazioni attuative per la Regione del Veneto in merito alle modalità per il rientro a scuola o al servizio per l'infanzia in seguito ad assenza per malattia e per la gestione dei contatti intra-scolastici di caso confermato - trasmissione "Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020" e "Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia"
Congedo parentale per la quarantena scolastica dei figli
Il decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111 ha previsto che il lavoratore dipendente il cui figlio minore di 14 anni deve restare a casa da scuola in quarantena a causa del coronavirus può usufruire del congedo parentale per tutta la durata del periodo di isolamento deciso dall’autorità sanitaria, anche quando la quarantena dovesse essere prolungata.
In data 2 ottobre 2020 l’Inps ha emanato la Circolare n. 116 del 2 ottobre con la quale fornisce le istruzioni amministrative precisando che il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
Può essere richiesto più volte se dovesse ripetersi l’isolamento per lo stesso figlio o per altri, purché l’episodio si verifichi entro il 31 dicembre 2020 ma può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.
La domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non si presenta all’INPS ma direttamente alla Scuola.
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