Nel pomeriggio del giorno 18/11/2015 si è tenuto al Miur un incontro per affrontare le problematiche relative alle nomine in ruolo della fase C.

L’amministrazione, rappresentata dai dott. Minichiello e Bonelli della Direzione Generale del Personale della Scuola, ha fornito alcuni chiarimenti verbali, già illustrati ai direttori degli UU.SS.RR. riuniti, in pari data, al Miur:

  • coloro i quali hanno in corso una supplenza al 30/06 o al 31/08 come docenti nella scuola statale (ivi compresi gli IRC), o educatori ed ATA, prenderanno servizio come docenti di ruolo al termine della supplenza. Fa, comunque, fede la condizione al momento della convocazione a livello territoriale per la scelta della sede di servizio come docente di ruolo. Pertanto, eventuali interessati ad assumere servizio in ruolo senza differimenti, dovranno risolvere il contratto di supplenza (con rinuncia formale), entro la data di convocazione.

L’amministrazione ha confermato che questa scelta non comporta ripercussioni ai fini dell’immissione in ruolo (restano le conseguenze previste dal regolamento delle supplenze, relativamente alle supplenze stesse).

  • Coloro che stanno effettuando supplenza su spezzone possono avvalersi della scelta di cui sopra, rinunciando alla supplenza, oppure fruire del diritto al rinvio dell’assunzione, e, se ricorreranno le condizioni, ottenere un eventuale completamento d’orario.

Lo SNALS-CONFSAL ha chiesto che il completamento possa avvenire anche utilizzando i posti dell’organico potenziato; l’amministrazione ha manifestato perplessità su questa ipotesi e si è riservata ulteriori approfondimenti.

  • Coloro i quali stanno effettuando supplenza su posto al 30/06 o al 31/08, con nomina “fino all’avente titolo”, possono assumere servizio in ruolo da subito, o chiedere un differimento, fermo restando che la supplenza sarà trasformata in annuale o fino al 30/06, se nella graduatoria definitiva saranno in posizione utile.
  • Coloro i quali hanno in essere un rapporto di lavoro di dipendenti pubblici, non nella scuola, o di dipendenti privati, possono presentare specifica istanza motivata all’Ufficio Scolastico Regionale, per ottenere il rinvio dell’assunzione al 01/09/2016, se non sono nella condizione di assumere servizio di ruolo da subito, anche per evitare eventuali penalità economiche previste dal loro attuale contratto di lavoro.
  • Sui posti residui al termine della fase C si può nominare il supplente: fino al 31/08 se il posto è totalmente vacante, fino al 30/06 se il posto è coperto, ma il nominato in ruolo non ha assunto servizio.
  • SOSTEGNO – L’amministrazione ha sostenuto – contro il parere delle OO.SS. – che in presenza di organico di potenziamento, non sarà possibile l’istituzione di nuovi posti di sostegno in deroga.
  • VICARI – I vicari, insegnanti di religione cattolica o docenti di scuola dell’infanzia (che non hanno organico potenziato), secondo l’amministrazione non possono essere sostituiti, quindi devono rientrare nell’insegnamento, anche se continuano a svolgere il ruolo di vicario.

Lo SNALS-CONFSAL si è ribellato, con forza, a questa soluzione, del tutto inaccettabile, che lede il diritto degli alunni alla continuità didattica e dei docenti nominati vicari.

Per quanto attiene i vicari provenienti da altri ordini di scuola, l’amministrazione ha espresso la possibilità di sostituzione, ricorrendo a docenti nominati sul potenziamento, anche per diversa tipologia di posto o di ordine di scuola diverso, o classe di concorso affine; pure questa soluzione è stata contestata dallo SNALS-CONFSAL e dalle altre OO.SS. che hanno chiesto, con forza, la possibilità, per le scuole, di nominare il supplente sul posto del vicario.

In data 20 novembre 2015, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha emanato la Nota 15007/c21, pubblicata sul sito dell'Ufficio VII Ufficio Territoriale della provincia di Verona www.istruzuineverona.it,  avente oggetto:"Direttiva per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche dell'organico per il potenziamento e per l'individuazione delle tipologie e delle classi di concorso dei relativi posti attribuiti alle scuole. Modalità di assunzione e utilizzo dei docenti nella fase c) del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015."

La nota ribadisce quanto comunicato il giorno prima dal MIUR ed aggiunge che i "supplenti nominati sugli esoneri o semiesoneri dei collaboratori vicari di scuola dell'infanzia, di religione cattolica, o appartenenti al personale educativo o a classe di concorso non compresa tra quelle indicate nei contingenti assegnati , non potranno proseguire la supplenza oltre il 30 novembre."

i docenti che hanno accettato la nomina in ruolo della fase C) art. 1, comma 98, della legge n. 107/2015 e intendono assumere effettivo servizio, si devono presentare  per l’assegnazione della sede per l’anno scolastico 2015/16 presso l'Ufficio Scolastico territoriale secondo il calendario pubblicato.

L’assunzione in servizio è prevista per il 1° dicembre 2015.

I docenti che hanno accettato la proposta di nomina, qualora siano titolari di contratto di supplenza annuale (31 agosto 2016) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2016, su posto intero o su spezzone orario) hanno facoltà di presentarsi alla convocazione per la scelta della sede provvisoria e assumere effettivo servizio il 1° dicembre 2015, a condizione che in sede di convocazione autocertifichino di non avere rapporti di supplenza in atto. I medesimi docenti possono, in alternativa, scegliere di proseguire il servizio di supplenza in atto.

In tal caso non dovranno presentarsi alla convocazione in quanto gli Uffici Scolastici Territoriali avranno a disposizione l’elenco nominativo dei candidati che hanno accettato il ruolo e hanno in corso una supplenza di durata annuale.

Il personale del comparto scuola a tempo indeterminato (ATA, educatori e i docenti di religione cattolica) che accetta la nomina in ruolo ha facoltà di presentarsi alla convocazione e assumere servizio in data 1° dicembre 2015 o, in alternativa, chiedere il differimento dell’assunzione in servizio al 1° settembre 2016.

I docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato (fino al termine delle lezioni) in servizio nelle scuole paritarie e gli aspiranti attualmente impiegati nel settore privato possono ottenere, a domanda, il differimento dell’assunzione in servizio al 1° settembre 2016.

Sull'argomento Nomine a tempo indeterminato a.s. 2015/16, fase C  veda anche gli articoli: