La Giunta Regionale del Veneto con Delibera n. 1051 del 28 luglio 2020 ha approvato il calendario scolastico 2020-21 per le scuole di ogni ordine e grado in Veneto.

Il calendario prevede:

Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione

Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020
Fine attività didattica: sabato 5 giugno 2021

Festività obbligatorie:

  • tutte le domeniche
  • il 1° novembre, festa di tutti i Santi
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione
  • il 25 dicembre, Natale
  • il 26 dicembre, Santo Stefano
  • il 1° gennaio, Capodanno
  • il 6 gennaio, Epifania
  • il lunedì dopo Pasqua
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione
  • il 1° maggio, festa del Lavoro
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
  • la festa del Santo Patrono

Sospensione obbligatoria delle lezioni

  • 7 dicembre 2020 (ponte Immacolata Concezione)
  • dal  24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (vacanze natalizie)
  • dal 15 al 17 febbraio 2021 (carnevale e mercoledì delle ceneri)
  • dal 1° al 6 aprile 2021 (vacanze pasquali)

Scuole dell’Infanzia

Inizio attività didattica: lunedì 14 settembre 2020
Fine attività didattica:  mercoledì 30 giugno 2021

Festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo

Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo

Considerata la specificità del servizio educativo offerto dalle scuole di infanzia, queste potranno anticipare, anche al 1° settembre, la data di inizio delle attività didattiche, per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie.

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I giorni di sospensione delle lezioni dovuti alle consultazioni elettorali del 20 e del 21 settembre 2020 potranno essere recuperati dagli Istituti scolastici interessati nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'organizzazione dell'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività è flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale; restano fissi i vincoli relativi all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. Inoltre, nell'esercizio dell'autonomia didattica, i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività viene regolato nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni da ogni Istituzione scolastica.

In base a quanto stabilito dall'art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, devono essere assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni.

Ciascuna istituzione scolastica può disporre adattamenti del calendario delle lezioni definito nel presente provvedimento, rilevate dagli Organi collegiali della scuola e debitamente motivati e deliberati, nei seguenti casi:

  • esigenze derivanti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), come previsto dall'art. 5, comma 2, del DPR n. 275/1999, o da specifiche esigenze ambientali, secondo l'art. 10, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 297/1994;
  • esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare.

Inoltre il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021", adottato dal Ministro dell'Istruzione con decreto n. 39 del 26/6/2020 rinvia agli strumenti di autonomia didattica e organizzativa previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 275/1999 la possibilità di adottare le forme di flessibilità più opportune per garantire una ripresa delle attività nel rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione, nell'ottica di salvaguardare sia la sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, sia il benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola e la qualità dei contesti e dei processi di apprendimento.

Le variazioni al calendario scolastico regionale non possono comportare una sospensione delle lezioni superiore a tre giorni annuali. Ogni adattamento dovrà essere preventivamente concordato con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, auspicando un coordinamento territoriale laddove i servizi interessino una pluralità di istituzioni scolastiche

Nell'apportare modifiche al calendario scolastico definito nel provvedimento, le Istituzioni scolastiche devono tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per il contenimento dell'epidemia o per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale.

Ogni variazione deve essere comunicata alla Regione del Veneto, agli Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e di supporto e l'ottimale organizzazione delle stesse.

Si allega la Delibera n. 1051

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